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Certificazione dei contratti e controlli ispettivi: l’analisi della Fondazione Studi sulla sentenza Cassazione n. 11276/2026

Martedì 09/06/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


La certificazione dei contratti di lavoro mantiene efficacia solo se l’organismo che la rilascia è legittimamente costituito e in possesso dei requisiti previsti dalla legge. È questo uno dei principali chiarimenti emersi dalla sentenza della Corte di cassazione n. 11276/2026, analizzata nel nuovo approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro dedicato alla tenuta della certificazione a fronte degli accertamenti ispettivi.

Il caso esaminato riguardava un datore di lavoro destinatario di sanzioni da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro per infedeltà nelle registrazioni del Libro Unico del Lavoro e per ipotesi di interposizione illecita di manodopera. L’impresa contestava l’intervento ispettivo sostenendo che, in presenza di contratti certificati, l’Amministrazione avrebbe dovuto prima impugnare la certificazione davanti al giudice amministrativo e attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione.
La Corte ha tuttavia escluso tale necessità, evidenziando che la tenuta della certificazione è subordinata alla legittimità dell’ente certificatore. Nel caso di specie, infatti, l’organismo risultava privo dei requisiti di legge, con particolare riferimento alla rappresentatività e alla struttura dell’ente bilaterale che aveva rilasciato la certificazione.
Ne deriva che, in presenza di una certificazione proveniente da un soggetto non legittimato, gli organi ispettivi possono procedere direttamente all’accertamento e alla contestazione delle irregolarità, senza dover attivare un previo giudizio di impugnazione della certificazione.

Secondo la Fondazione Studi, la pronuncia rafforza l’istituto della certificazione dei contratti, riportandolo alla sua funzione originaria di strumento di certezza preventiva e impedendone un utilizzo distorto come schermo rispetto ai controlli ispettivi.

Fonte: https://www.consulentidellavoro.it
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