La Cassazione sul diritto di trasferimento del lavoratore in altra sede per assistere al familiare disabileVenerdì 20/10/2017, a cura di AteneoWeb S.r.l.
La Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con l'Ordinanza n. 23857 dell'11 ottobre 2017 ha confermato il diritto di un lavoratore al trasferimento un un altra città per prestare assistenza continuativa al padre affetto da gravi patologie non essendo necessaria, al fine del diritto al trasferimento, la conivenza con quest'ultimo. Inoltre, il diritto di scelta del lavoratore non sussiste solo all'atto dell'assunzione ma anche in corso di rapporto, sempreché il posto risulti esistente e vacante. Tale diritto però, precisa la Cassazione, va comunque fatto valere contemperando le esigenze organizzative del datore di lavoro, che ha l'onere di provare la sussistenza di ragioni di natura organizzativa, tecnica o produttiva, che impediscono di accogliere la richiesta di un'assunzione, o anche di trasferimento, presso una sede di lavoro vicina al domicilio della persona disabile che si assiste. Fonte: http://www.cortedicassazione.it |
|
Studio Legale De Luca - Perilli |
||
Via Mons. Orsenigo, 2 - 20066 Melzo (MI)Tel: 02/95736804 - Fax: 02/95722811Email: info@delucaperilli.it |
||