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Maternità anticipata e indennità: la Cassazione chiarisce i limiti del diritto senza provvedimento autorizzativo

Lunedì 08/06/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


La Corte ribadisce che l’interdizione anticipata dal lavoro richiede un provvedimento della Direzione territoriale del lavoro: senza autorizzazione o oltre la sua scadenza non sussiste il diritto all’indennità.

Con Ordinanza n. 32433 del 12 dicembre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha chiarito i presupposti necessari per il riconoscimento dell’indennità connessa all’interdizione anticipata dal lavoro in caso di gravidanza.

La Suprema Corte ha ribadito che l’istituto disciplinato dall’art. 17 del d.lgs. n. 151 del 2001, anche nelle ipotesi previste dalle lettere b) e c), configura una fattispecie a struttura complessa. Per il suo perfezionamento è infatti necessaria la compresenza di due elementi: da un lato, la sussistenza delle condizioni che giustificano l’astensione anticipata; dall’altro, l’adozione di un provvedimento autorizzativo da parte della Direzione territoriale del lavoro, competente ad accertare i presupposti e a definirne la durata.
In assenza di tale provvedimento, o una volta decorso il periodo autorizzato, non può configurarsi alcun diritto della lavoratrice alla corresponsione dell’indennità. Né è ammesso un automatismo di proroga del beneficio, che l’art. 24 del medesimo decreto riconosce esclusivamente nei casi di cessazione del rapporto di lavoro durante i periodi di congedo di maternità.

Nel caso esaminato, la Corte ha quindi cassato la decisione della Corte d’appello di Bologna e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda della lavoratrice volta a ottenere l’indennità per un periodo successivo alla scadenza del provvedimento autorizzativo, coincidente con la cessazione del rapporto di lavoro.

Fonte: https://www.cortedicassazione.it
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