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Reddito di cittadinanza: legittima la pena da 2 a 6 anni per indebita percezione

Venerdì 27/03/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


La Corte costituzionale conferma la proporzionalità della sanzione penale per chi ottiene il beneficio con dichiarazioni false o omissioni, escludendo il confronto con la truffa aggravata.

Con Sentenza n. 35, depositata il 20 marzo 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, del Dl numero 4 del 2019, come convertito, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui punisce "con la reclusione da due a sei anni", chiunque, al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza (Rdc), rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute.

Il giudice rimettente, in riferimento ai richiamati parametri costituzionali, aveva sollevato dubbi di legittimità costituzionale ritenendo la pena prevista (reclusione da 2 a 6 anni) eccessivamente severa e sproporzionata, sia in sé sia se confrontata con altre fattispecie penali simili, come l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e alcuni reati di truffa. 

La Corte costituzionale ha escluso l’intrinseca sproporzione della pena, evidenziando che la norma riguarda una fattispecie specifica e del fatto che il minimo edittale di anni due di reclusione, pur costituendo una sanzione severa per le condotte contemplate da tale disposizione, non può essere considerato manifestamente irragionevole.

Con riferimento al confronto con i reati di truffa aggravata, la Corte ha ritenuto che tali fattispecie non siano idonee come termine di paragone, escludendo quindi la possibilità di valutare la proporzionalità della pena sulla base di tali reati.
Infine, pur riconoscendo una certa affinità con il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, la Corte ha ritenuto giustificata la differenza di trattamento sanzionatorio, sottolineando che il reddito di cittadinanza, per la sua ampia diffusione e facilità di accesso, richiede una risposta punitiva più incisiva, con funzione deterrente.

Fonte: https://www.cortecostituzionale.it
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