Telefono e Fax

Tel: 02/95736804 Fax: 02/95722811

Fuga dopo un incidente: nessuna riduzione della sospensione della patente con lavori di pubblica utilità o messa alla prova

Mercoledì 23/09/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


La Corte costituzionale chiarisce la disciplina della sospensione della patente per chi si allontana dopo aver provocato un incidente stradale: esclusa la riduzione della durata prevista per alcune ipotesi di guida in stato di ebbrezza.

Con la Sentenza n. 146, depositata il 23 luglio 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione agli articoli 189, comma 6, e 224, comma 3, del Codice della strada, riguardanti la sospensione della patente di guida in caso di fuga dopo un incidente stradale.

Il beneficio della riduzione della sospensione sotto esame



La questione era stata sollevata dal Giudice di pace di Ancona, nell'ambito di un procedimento relativo al reato di fuga dopo un incidente. Il giudice dubitava della legittimità delle norme nella parte in cui non consentono di ridurre della metà la durata della sospensione della patente quando l'imputato abbia svolto con esito positivo i lavori di pubblica utilità o la messa alla prova.

Il dubbio nasceva dal confronto con la disciplina prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza senza aver provocato un incidente, per il quale il Codice della strada contempla, al ricorrere delle condizioni previste, una riduzione della durata della sospensione della patente.

La Corte ha però escluso che le due situazioni possano essere considerate equivalenti.

Perché il beneficio non può essere esteso



Secondo la Corte costituzionale, l'istituto premiale che consente di ridurre la durata della sospensione della patente è espressamente limitato ai casi in cui non sia stato provocato un incidente, anche nell'ambito della disciplina relativa alla guida in stato di ebbrezza.

La diversa disciplina trova giustificazione nella maggiore gravità della condotta di chi, dopo aver provocato un incidente, si dà alla fuga. Tale comportamento, sottolinea la Corte, manifesta la consapevole scelta di non assumersi la responsabilità delle proprie azioni e di abbandonare il luogo del sinistro senza preoccuparsi delle conseguenze, con un ulteriore aggravamento del pericolo per l'incolumità fisica e la vita delle persone coinvolte.

Fonte: https://www.cortecostituzionale.it
Le ultime news
Ieri
La Corte di giustizia tributaria di Campobasso chiarisce i presupposti per l’iscrizione ipotecaria...
 
Lunedì 21/09
Il Consiglio superiore della magistratura definisce le aree e i requisiti psicoattitudinali rilevanti...
 
Venerdì 18/09
Gli spogliatoi rientrano tra gli ambienti nei quali la tutela della riservatezza assume particolare rilievo...
 
Giovedì 17/09
La responsabilità risarcitoria conseguente all’invalidità del licenziamento segue...
 
Mercoledì 16/09
Contributi previdenziali 2026 per gli avvocati: entro il 30 settembre deve essere versata la quarta rata...
 
Lunedì 14/09
Con il Decreto direttoriale 3 agosto 2026 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha disposto...
 
altre notizie »
 

Studio Legale De Luca - Perilli

Via Mons. Orsenigo, 2 - 20066 Melzo (MI)

Tel: 02/95736804 - Fax: 02/95722811

Email: info@delucaperilli.it