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Ipoteca sui beni ereditari: il chiamato deve prima essere erede

Martedì 22/09/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


La Corte di giustizia tributaria di Campobasso chiarisce i presupposti per l’iscrizione ipotecaria sui beni ereditari e il valore delle risultanze catastali.

Non è sufficiente la qualità di chiamato all’eredità per legittimare l’iscrizione ipotecaria sui beni compresi nella successione. L’Amministrazione finanziaria deve infatti dimostrare che il soggetto abbia effettivamente acquistato la qualità di erede attraverso un’accettazione espressa o tacita dell’eredità.

È quanto stabilito dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso, con la sentenza n. 265/1 del 14 luglio 2026, che ha accolto il ricorso di una contribuente e dichiarato illegittima l’iscrizione ipotecaria effettuata sui beni ricompresi nella successione.

Secondo i giudici, le risultanze delle visure catastali e la trascrizione della dichiarazione di successione non sono, da sole, sufficienti a dimostrare l’avvenuta accettazione dell’eredità e, quindi, la titolarità del diritto di proprietà sui beni oggetto della garanzia.

La Corte ha inoltre precisato che la voltura catastale può configurare un’accettazione tacita dell’eredità, ai sensi dell’articolo 476 del Codice civile, assumendo rilevanza non soltanto sul piano tributario, ma anche su quello civilistico ai fini dell’accertamento della proprietà immobiliare. È però necessario che la voltura sia stata sottoscritta dal chiamato all’eredità.
Nel caso esaminato, tale elemento non è stato dimostrato: l’Agenzia delle Entrate di Campobasso non aveva infatti fornito alcuna prova che la voltura catastale fosse stata richiesta, sottoscritta, autorizzata o ratificata dalla ricorrente.

Ne consegue che, in assenza della prova dell’accettazione dell’eredità, non può essere attribuita al chiamato la qualità di erede sulla sola base delle risultanze catastali, né può essere legittimata, su tali presupposti, l’iscrizione ipotecaria sui beni ereditari.

Fonte: https://www.dgt.mef.gov.it
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