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Licenziamento illegittimo nelle piccole imprese, la Consulta elimina il tetto di sei mensilità

Martedì 27/10/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


La Corte costituzionale interviene sull’indennità risarcitoria prevista per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 dai datori di lavoro di "minori dimensioni". La pronuncia riguarda i limiti alla quantificazione del risarcimento in caso di licenziamento "senza giusta causa" o "giustificato motivo".

Con la Sentenza n. 174, depositata il 22 ottobre 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8 della legge n. 604/1966, nella parte in cui limita l’applicazione della disciplina risarcitoria prevista per i licenziamenti ingiustificati dei lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti.

La decisione, che accoglie la questione sollevata dal Tribunale di Livorno, interviene sulla tutela riconosciuta ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 presso le cosiddette "piccole imprese", per i quali l’articolo 8 della legge n. 604/1966 disciplina le conseguenze del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo. In questi casi, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il lavoratore entro tre giorni oppure a corrispondergli un’indennità risarcitoria compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Secondo la Corte costituzionale, tale limite determina una compressione eccessiva dell’ammontare del risarcimento, impedendo una concreta personalizzazione del danno subito dal lavoratore, soprattutto nei casi di licenziamento caratterizzati dalle più gravi forme di illegittimità.

La liquidazione forfetizzata e standardizzata, infatti, non consente di tenere adeguatamente conto delle peculiarità del caso concreto e non garantisce un ristoro proporzionato al pregiudizio subito. Inoltre, risulta inadeguata rispetto alla funzione deterrente della tutela risarcitoria, volta a dissuadere il datore di lavoro dal reiterare condotte illecite.
La disciplina è stata ritenuta in contrasto con gli articoli 3, commi primo e secondo, 4, primo comma, 35, primo comma, e 41, secondo comma, della Costituzione, nonché con l’articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’articolo 24 della Carta sociale europea.

La Corte ha inoltre rilevato una disparità di trattamento rispetto ai lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 nelle imprese di minori dimensioni, per i quali la sentenza n. 118/2025 aveva già eliminato l’analogo limite massimo di sei mensilità previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 23/2015 per il cosiddetto "contratto a tutele crescenti".

Risarcimento fino a 10 o 14 mensilità: i criteri per la quantificazione



Per rimuovere la violazione costituzionale, la Consulta ha ritenuto sufficiente un intervento di natura meramente ablativa, eliminando dall’articolo 8 della legge n. 604/1966 le parole "se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro".

La rimozione del requisito dimensionale consente di estendere anche ai lavoratori delle imprese minori la possibilità di ottenere un’indennità risarcitoria fino a 10 o 14 mensilità, in funzione dell’anzianità di servizio, secondo quanto già previsto dallo stesso articolo 8 per i datori di lavoro con più di quindici dipendenti.

In particolare, il limite può arrivare a:
  • 10 mensilità per i lavoratori con anzianità superiore a dieci anni;
  • 14 mensilità per i lavoratori con anzianità superiore a venti anni.


Restano invariati i criteri di "quantificazione dell’indennità" previsti dall’articolo 8 della legge n. 604/1966. Il giudice dovrà quindi continuare a considerare il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell’impresa, l’anzianità di servizio del lavoratore, nonché il comportamento e le condizioni delle parti.

Fonte: https://www.cortecostituzionale.it
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