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Riforma dell’ordinamento forense: approvato il decreto legislativo in esame preliminare

Venerdì 09/10/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Avvocati, accesso alla professione, formazione, esercizio dell’attività e procedimento disciplinare: il Governo interviene sull’ordinamento forense con una riforma organica.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 191 del 2 ottobre, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che riforma in modo organico l’ordinamento della professione forense, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 luglio 2026, n. 137.
Il provvedimento, proposto dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio, è destinato a sostituire la disciplina contenuta nella Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Libertà professionale, compensi e nuove modalità di esercizio



Tra i principi posti alla base della riforma vengono valorizzate la libertà e l’indipendenza dell’avvocato, riconosciute come elementi fondanti dell’ordinamento forense e funzionali alla tutela dello Stato di diritto e alla corretta amministrazione della giustizia. Particolare tutela viene inoltre riconosciuta al segreto professionale, qualificato come diritto inviolabile e indisponibile dell’assistito e dell’avvocato.

Il decreto interviene anche sull’ambito delle attività riservate, includendo, oltre alla difesa davanti agli organi giurisdizionali, determinate attività di consulenza e assistenza legale stragiudiziale connesse all’attività giurisdizionale.

Per quanto riguarda il rapporto con il cliente, il compenso dovrà essere concordato per iscritto al momento del conferimento dell’incarico e risultare adeguato alla quantità e alla qualità della prestazione. I parametri professionali saranno aggiornati con cadenza biennale.

La professione potrà continuare a essere esercitata individualmente oppure attraverso associazioni, reti, anche multidisciplinari, e società tra avvocati. Per queste ultime viene previsto che almeno due terzi del capitale e dei diritti di voto siano detenuti da avvocati.

La riforma disciplina inoltre la monocommittenza e le collaborazioni continuative, introducendo specifiche garanzie per il professionista anche in caso di gravidanza, maternità o paternità, adozione, malattia e infortunio.

Formazione, accesso alla professione e disciplina



Tra le novità figurano l'obbligo annuale di formazione e aggiornamento professionale, l'istituzione di un albo unico degli esercenti la professione forense, nel quale saranno iscritti anche gli avvocati degli enti pubblici, e la creazione di un archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari. È prevista inoltre la figura del consulente legale in diritto estero.

Cambiano anche alcune regole relative all’accesso alla professione: il tirocinio potrà essere svolto per l’intera durata presso l’Avvocatura dello Stato o l’ufficio legale di un ente pubblico; il corso di formazione per i praticanti avrà durata di dodici mesi e le prove scritte dell’esame di Stato si svolgeranno mediante strumenti informatici.

Il decreto interviene infine sul procedimento disciplinare davanti ai consigli distrettuali di disciplina, rafforzando le garanzie difensive dell’incolpato già dalla ricezione della notizia dell’illecito e introducendo gli istituti dell’astensione e della ricusazione dei componenti.

Il termine per ricorrere al Consiglio nazionale forense viene fissato in sessanta giorni dalla notifica, con effetto sospensivo. Per la prima volta nell’ordinamento forense viene inoltre prevista la riabilitazione, destinata a estinguere gli effetti delle sanzioni disciplinari diverse dalla radiazione.

Sono infine fissati in tre anni i mandati dei consigli degli ordini circondariali e del Consiglio nazionale forense, con un limite di tre mandati consecutivi.

Fonte: https://www.governo.it
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