Processo tributario, documenti senza attestazione di conformità: non scatta l’inutilizzabilitàGiovedì 03/09/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.
La CGT di Cosenza chiarisce l’ambito di applicazione dell’art. 25-bis del D.Lgs. 546/1992 La mancanza dell’attestazione di conformità prevista dall’art. 25-bis, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992 non rende automaticamente inutilizzabili i documenti prodotti nel processo tributario. È quanto affermato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, con la sentenza n. 2371/Sezione 4 del 27 aprile 2026. La pronuncia trae origine dal ricorso di un contribuente che contestava la valenza probatoria degli atti depositati dalla controparte, sostenendo che fossero privi dell’attestazione di conformità richiesta dalla normativa processuale. Il giudice tributario ha respinto tale impostazione, ritenendo che una lettura della disposizione che imponesse in ogni caso l’attestazione a pena di inutilizzabilità determinerebbe un aggravio ingiustificato degli adempimenti a carico delle parti, introducendo peraltro un sistema di certificazione documentale più rigoroso rispetto a quello previsto dal Codice dell’amministrazione digitale. L’ambito di applicazione della normaSecondo la CGT di Cosenza, occorre invece considerare la collocazione e la specifica funzione della disposizione. L’obbligo di attestazione riguarda gli atti e documenti originariamente disponibili esclusivamente in formato cartaceo, quando vengono prodotti nella fase processuale individuata dalla norma. Il riferimento è quindi, in particolare, alla documentazione relativa al periodo precedente all’avvio del processo tributario telematico, compreso quello avviato in via sperimentale dal 2014. La Corte ha pertanto escluso che la sola assenza dell’attestazione di conformità possa determinare, in via generalizzata, la perdita di efficacia probatoria dei documenti prodotti nel giudizio. Fonte: https://www.dgt.mef.gov.it |
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