Trasferimento d’azienda e retrocessione: la solidarietà per i crediti di lavoro presuppone il rapporto in attoVenerdì 24/07/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.
Il trasferimento d’azienda si conferma uno dei temi più complessi del diritto del lavoro, in particolare quando si tratta di definire i confini della responsabilità solidale per i crediti maturati dai dipendenti. Con la recente ordinanza n. 21745 del 25 giugno 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione è tornata a fare chiarezza sull'applicazione dell'art. 2112 del Codice Civile, offrendo indicazioni di estremo rilievo pratico per le operazioni di affitto, cessione o retrocessione d'azienda. La pronuncia affronta un caso di retrocessione d'azienda a seguito della cessazione di un contratto di affitto, definendo i limiti temporali oltre i quali la garanzia solidale a tutela dei lavoratori non può più operare. La Cassazione ha confermato un principio cardine: il meccanismo di responsabilità solidale tra cedente e cessionario ex art. 2112, comma 2, c.c. presuppone necessariamente che il rapporto di lavoro sia ancora in vigore al momento del trasferimento d'azienda (o della retrocessione). Di conseguenza la tutela dell'art. 2112 c.c. non si estende ai lavoratori il cui rapporto sia cessato prima del trasferimento o della retrocessione. La solidarietà passiva non può quindi configurarsi come una garanzia "illimitata" nel tempo per crediti sorti dopo la fine del rapporto e in capo a un soggetto terzo rispetto all'effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa. |
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