Cassazione: illegittima la sospensione 'atipica' del processo civile fuori dai casi previsti dalla leggeMartedì 19/05/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con sentenza n. 14226 del 14 maggio 2026, è intervenuta in materia di sospensione del processo civile al di fuori delle ipotesi tipiche previste dal codice di procedura civile, chiarendone i limiti e gli effetti processuali. La decisione trae origine da una vicenda relativa all’estinzione di un giudizio per tardiva riassunzione, conseguente a una sospensione disposta in appello su accordo delle parti, in attesa della definizione di un giudizio analogo pendente in Cassazione. Le Sezioni Unite hanno quindi enunciato i seguenti principi di diritto:
La Corte chiarisce così i limiti della sospensione del processo civile, ribadendo che le ipotesi atipiche non trovano spazio nell’ordinamento e che, in presenza di un provvedimento erroneo, restano comunque attivabili i rimedi processuali previsti, con particolare riferimento al regolamento di competenza. Viene inoltre precisato che la mancata impugnazione nei termini non comporta automaticamente l’estinzione del processo, dovendosi comunque garantire la possibilità di riattivazione del giudizio nei termini indicati dalla Corte. Fonte: https://www.cortedicassazione.it |
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