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Distacco dal riscaldamento centralizzato: il regolamento condominiale non può vietarlo in assoluto

Venerdì 30/10/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Il diritto del condomino a rinunciare all’impianto comune e le condizioni necessarie per esercitarlo sono al centro della Sentenza n. 6490/2026 della Corte di Cassazione, che chiarisce anche come valutare la legittimità di un distacco già effettuato.

La Corte di Cassazione, Seconda Sezione civile, con la Sentenza n. 6490 del 18 marzo 2026 è intervenuta sulla controversia tra una condomina e il Condominio di appartenenza in merito al distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato.

La condomina aveva chiesto il consenso al distacco, ricevendo una risposta negativa. Aveva quindi proceduto autonomamente nel febbraio 2008, sulla base di una perizia tecnica che attestava l’assenza di squilibri nell’impianto e di maggiori spese per gli altri proprietari. Dopo un accertamento tecnico preventivo, aveva avviato una causa per ottenere il riconoscimento della legittimità dell’intervento. La domanda era stata respinta sia dal Tribunale sia dalla Corte d’appello di Venezia.

Il diritto al distacco e i limiti del regolamento condominiale



La Cassazione ha ribadito che il singolo condomino può rinunciare all’utilizzo del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della propria unità immobiliare senza l’autorizzazione o l’approvazione degli altri condomini, purché dimostri che l’intervento non provochi un aggravio di spese per chi continua a utilizzare l’impianto né uno squilibrio termico pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio.

La Corte ha inoltre chiarito che anche un regolamento condominiale di natura contrattuale non può vietare in assoluto il distacco, quando siano rispettate le condizioni previste dalla legge. Una clausola che impedisca in ogni caso al condomino di rinunciare all’impianto comune è nulla se il distacco non determina un notevole squilibrio di funzionamento o maggiori spese per gli altri proprietari.

La valutazione deve riferirsi al momento del distacco



La Cassazione ha accolto anche le censure relative alla valutazione delle prove. La condomina aveva chiesto di accertare la legittimità di un distacco già eseguito nel 2008: per questo, la successiva sostituzione della caldaia condominiale, avvenuta nel 2011, non era rilevante ai fini dell’accertamento richiesto.

La Corte d’appello non avrebbe quindi potuto prescindere dalla consulenza tecnica svolta nell’ambito dell’accertamento tecnico preventivo, relativa alla situazione esistente al momento del distacco. Escludendo tale elemento, la valutazione dei presupposti dell’intervento era risultata incompleta.

La Cassazione ha pertanto accolto il primo, il quinto e il sesto motivo di ricorso, dichiarato assorbiti il secondo e il terzo e inammissibile il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Fonte: https://www.cortedicassazione.it
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